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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato29/07/2021
2. Testo Coordinato27/12/2018
3. Testo Coordinato27/12/2017
4. Testo Coordinato18/07/2017
5. Testo Coordinato23/12/2016
6. Testo Coordinato29/07/2016
7. Testo Coordinato30/05/2016
8. Testo Originale25/03/2016

Data di pubblicazione della legge modificante : 21/12/2012

Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 19 agosto 1996, n. 31

Art. 9
Comunicazioni
1. Gli enti competenti al rilascio delle autorizzazioni alla gestione di discariche o di impianti di incenerimento ai sensi della legislazione statale e regionale comunicano alla struttura tributaria regionale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le informazioni ed i dati rilevanti ai fini dell'applicazione del tributo relativi alle autorizzazioni in essere.
2. Gli enti di cui al comma 1 comunicano inoltre alla struttura tributaria regionale i dati relativi alle nuove autorizzazioni ed alle modifiche di quelle in essere, entro trenta giorni dalla adozione del provvedimento.

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