Storia delle modifiche apportate da :
Testo originale | Data di pubblicazione della legge modificante | ||
1. | ![]() | 29/07/2021 | |
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3. | ![]() | 27/12/2017 | |
4. | ![]() | 18/07/2017 | |
5. | ![]() | 23/12/2016 | |
6. | ![]() | 29/07/2016 | |
7. | ![]() | 30/05/2016 | |
8. | ![]() | 25/03/2016 |
Data di pubblicazione della legge modificante : 21/12/2012
LEGGE REGIONALE 19 agosto 1996, n. 31
DISCIPLINA DEL TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI
Art. 9
Comunicazioni
1. Gli enti competenti al rilascio delle autorizzazioni alla gestione di discariche o di impianti di incenerimento ai sensi della legislazione statale e regionale comunicano alla struttura tributaria regionale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le informazioni ed i dati rilevanti ai fini dell'applicazione del tributo relativi alle autorizzazioni in essere.
2. Gli enti di cui al comma 1 comunicano inoltre alla struttura tributaria regionale i dati relativi alle nuove autorizzazioni ed alle modifiche di quelle in essere, entro trenta giorni dalla adozione del provvedimento.