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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 19 agosto 1996, n. 31

Art. 2

(modificato comma 1 da art. 7 L.R. 5 ottobre 2015, n. 16)

Versamento del tributo
1. Le somme derivanti dall'applicazione del tributo sono versate direttamente alla Tesoreria regionale nei termini previsti dalla legge statale.

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