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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 19 agosto 1996, n. 31

Art. 8

(modificati commi 1 e 2 da art. 7 L.R. 5 ottobre 2015, n. 16)

Rimborsi
1. Gli aventi titolo possono chiedere la restituzione di quanto indebitamente o erroneamente pagato, entro il termine di decadenza di tre anni a decorrere dal giorno del pagamento, con istanza da presentare, con strumenti idonei a garantire la certezza della data di trasmissione, alla struttura regionale competente in materia di tributi....
2. La struttura regionale competente in materia di tributi provvede, a prescindere dalla presentazione dell'istanza, al rimborso delle somme versate in eccesso rispetto al dovuto nei casi in cui il diritto al rimborso scaturisca da errori materiali rilevati d'ufficio.

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