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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato29/07/2021
2. Testo Coordinato30/07/2019
3. Testo Coordinato30/07/2019
4. Testo Coordinato21/10/2015
5. Testo Coordinato30/07/2015
6. Testo Coordinato23/07/2014
7. Testo Coordinato20/12/2013
8. Testo Coordinato25/07/2013
9. Testo Coordinato23/07/2010
10. Testo Originale30/06/2003

Data di pubblicazione della legge modificante : 29/07/2016

Documento storico: Testo Coordinato

Art. 10

(abrogato comma 2, modificati commi 3 e 4 da art. 7 L.R. 5 ottobre 2015, n. 16)

Quota spettante alle Province
1. Alle Province spetta una quota pari al 10 per cento del gettito del tributo regionale.
2. abrogato.
3. La determinazione delle somme da assegnare a ciascuna Provincia viene effettuata mediante l'applicazione di modalità e criteri di riparto stabiliti con deliberazione dell'Assemblea legislativa regionale.
4. Entro il 31 ottobre di ogni anno, sulla base del gettito complessivo del tributo regionale dell'anno precedente, è assegnata la quota a saldo spettante a ciascuna Provincia. È ripartita altresì tra le Province, a titolo di acconto per l'anno in corso, una somma pari al 30 per cento della quota loro spettante ai sensi del comma 1, calcolata sul medesimo gettito.

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