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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato03/08/2022
2. Testo Coordinato29/12/2020
3. Testo Coordinato01/08/2019
4. Testo Coordinato30/07/2019
5. Testo Coordinato30/07/2019
6. Testo Coordinato01/08/2017
7. Testo Coordinato23/12/2016
8. Testo Coordinato15/07/2016
9. Testo Coordinato30/04/2015
10. Testo Coordinato27/06/2014
11. Testo Coordinato27/06/2014
12. Testo Coordinato22/12/2011
13. Testo Coordinato22/12/2011
14. Testo Coordinato24/12/2009
15. Testo Coordinato29/12/2006
16. Testo Coordinato22/12/2005
17. Testo Coordinato27/07/2005
18. Testo Coordinato09/08/2001
19. Testo Originale09/08/2001

Data di pubblicazione della legge modificante : 29/07/2016

Documento storico: Testo Coordinato

Art. 3

(già abrogato comma 5 da art. 23 L.R. 22 dicembre 2003 n. 30; poi sostituito articolo da art. 7 L.R. 5 ottobre 2015, n. 16)

Dichiarazione annuale
1. La dichiarazione annuale di cui all'articolo 3, comma 30, della legge statale, contenente tutti gli elementi rilevanti ai fini dell'applicazione del tributo ai sensi dell'articolo 3, commi da 24 a 41, della legge statale, deve essere redatta secondo il modello approvato con determinazione del dirigente della struttura regionale competente in materia di tributi.
2. Per ogni discarica od impianto di incenerimento senza recupero di energia deve essere presentata una distinta dichiarazione.
3. La dichiarazione annuale deve essere presentata, con strumenti idonei a garantire la certezza della data di trasmissione, contestualmente alla struttura regionale competente in materia di tributi e alla provincia in cui è ubicata la discarica o l'impianto di incenerimento, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello a cui si riferisce la dichiarazione medesima.

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