Storia delle modifiche apportate da :
Testo originale | Data di pubblicazione della legge modificante | ||
1. | 27/12/2018 | ||
2. | 29/07/2016 | ||
3. | 05/10/2015 | ||
4. | 21/12/2012 | ||
5. | 20/12/2006 | ||
6. | 20/12/2006 | ||
7. | 15/04/2004 | ||
8. | 23/12/2003 | ||
9. | 15/11/2001 | ||
10. | 23/08/1996 |
Data di pubblicazione della legge modificante : 01/08/2019
LEGGE REGIONALE 19 agosto 1996, n. 31
DISCIPLINA DEL TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 4
(già sostituito comma 2 da art 12 L.R. 22 dicembre 2003 n. 30; poi aggiunto comma 2 bis. da art 11 L.R. 21 dicembre 2012 n. 15; infine sostituito comma 1 da art. 7 L.R. 5 ottobre 2015, n. 16)
Constatazione delle violazioni
1. I processi verbali di constatazione di cui all'articolo 3, comma 33, della legge statale sono trasmessi alla struttura regionale competente in materia di tributi per i provvedimenti di competenza di cui all'articolo 5.
2. La constatazione delle violazioni consistenti nella omessa o ritardata presentazione della dichiarazione prevista dall'articolo 3, comma 30 della legge statale e nel pagamento tardivo del tributo può essere effettuata, nella propria sede, dai collaboratori regionali della struttura competente in materia di tributi regionali.
2 bis. Le violazioni dell'articolo 3, commi da 24 a 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) sono constatate, nell'ambito delle proprie competenze, con processo verbale anche dalla Guardia di Finanza e dai soggetti indicati all'articolo 57 del codice di procedura penale, a cui sono ordinariamente attribuite le funzioni di polizia giudiziaria, i quali sono competenti a procedere, di propria iniziativa o su richiesta della Regione o delle Province, all'acquisizione ed al reperimento degli elementi utili ai fini dell'accertamento dell'imposta e per la repressione delle connesse violazioni.