Storia delle modifiche apportate da :
Testo originale | Data di pubblicazione della legge modificante | ||
1. | 27/12/2018 | ||
2. | 29/07/2016 | ||
3. | 05/10/2015 | ||
4. | 21/12/2012 | ||
5. | 20/12/2006 | ||
6. | 20/12/2006 | ||
7. | 15/04/2004 | ||
8. | 23/12/2003 | ||
9. | 15/11/2001 | ||
10. | 23/08/1996 |
Data di pubblicazione della legge modificante : 01/08/2019
LEGGE REGIONALE 19 agosto 1996, n. 31
DISCIPLINA DEL TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 7
Presunzione
1. Ove non sia possibile, per gli organi addetti ai controlli, determinare il momento del conferimento in discarica, sia autorizzata che abusiva, ovvero il momento dell'abbandono, scarico o deposito incontrollato, di una data quantità di rifiuti, ivi compresi quelli di cui al comma 40 dell'art. 3 della legge statale, questi si presumono conferiti, abbandonati, scaricati o depositati alla data della redazione del processo verbale di cui al comma 33 dell'art. 3 della legge statale.
2. Avverso la presunzione di cui al comma 1 è ammessa la prova contraria.