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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 19 agosto 1996, n. 33

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 14 APRILE 1995, N. 42

(Legge di pura modifica alla L.R. 14 APRILE 1995, n. 42)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 97 del 23 agosto 1996

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
1.
L'articolo 1 della legge regionale 14 aprile 1995, n. 42, è sostituito dal seguente:
"Art. 1
Trattamento indennitario e rimborsi per i consiglieri regionali
1. Il trattamento indennitario spettante ai consiglieri regionali si articola in:
a) indennità di carica e indennità di funzione;
b) indennità di missione;
c) indennità per fine mandato e assegno vitalizio.
2. Ai consiglieri sono inoltre corrisposti rimborsi spese - rientranti tra quelli di cui al comma 8 bis dell'articolo 48 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 Sito esterno, introdotto dall'articolo 1 bis del D.L.28 giugno 1995 n. 250 Sito esterno, convertito con modificazioni in legge 8 agosto 1995 n. 349 Sito esterno - per la partecipazione alle riunioni istituzionali e per le attività connesse all'espletamento del mandato.".
Sito esterno Sito esterno Sito esterno
Art. 2
1.
Il comma 3 dell'articolo 2 delle legge regionale 14 aprile 1995, n. 42, è sostituito dal seguente:
"3. L'indennità di carica non può cumularsi con assegni o indennità, medaglie o gettoni di presenza comunque derivanti dagli uffici di amministratore, sindaco o revisore dei conti conferiti dalle Pubbliche Amministrazioni, da enti sottoposti a controllo, vigilanza o tutela della Regione, ovvero da enti ai quali la Regione partecipi. Il divieto di cumulo non si applica nei casi in cui assegni, indennità, medaglie o gettoni di presenza siano collegati ad incarichi o ad uffici:
a) che il consigliere o l'assessore rivesta in seguito a nomina da parte del Consiglio, in rappresentanza della Regione;
b) che il consigliere o l'assessore sia chiamato a ricoprire, o cui sia eletto o nominato, in virtù di espressa previsione di leggi, o di regolamenti, o di statuti od atti costitutivi di enti o aziende. ".
Art. 3
1.
Il comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 14 aprile 1995, n. 42, è sostituito come segue:
"1. Ai consiglieri regionali che svolgono particolari funzioni compete, in aggiunta alla indennità prevista all'art. 2, una indennità di funzione commisurata alle seguenti percentuali dell'indennità mensile lorda percepita dai membri della Camera dei Deputati:
a) al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Giunta regionale: indennità di funzione pari al 35 per cento;
b) al Vicepresidente della Giunta regionale, ai componenti della Giunta regionale e ai Vicepresidenti del Consiglio regionale: indennità di funzione pari al 22,5 per cento;
c) ai Presidenti delle Commissioni consiliari, istituite a norma dello Statuto e del Regolamento interno del Consiglio regionale, nonchè ai Segretari dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale: indennità di funzione pari al 12,5 per cento;
d) ai Capigruppo dei gruppi consiliari: indennità di funzione pari al 12,5 per cento;
e) e) ai Vicepresidenti delle Commissioni consiliari, istituite a norma dello Statuto e del Regolamento interno del Consiglio regionale: indennità di funzione pari al 5 per cento. ".
Art. 4
1.
L'articolo 6 della legge regionale 14 aprile 1995, n. 42, è sostituito dal seguente:
" Art. 6
Rimborso delle spese per la partecipazione alle riunioni istituzionali
1. Per le spese sostenute in relazione alla presenza alle riunioni del Consiglio regionale, della Giunta regionale, dell'Ufficio di presidenza del Consiglio, della Conferenza dei Capigruppo, delle Commissioni consiliari istituite a norma degli artt.16 e 18 dello Statuto, alle riunioni della Giunta per il regolamento, nonchè di altri organismi istituzionali identificati in apposita deliberazione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio, è corrisposto ai consiglieri regionali un rimborso spese costituito:
a) da un rimborso forfetario mensile, corrisposto per dodici mensilità annuali, pari al 30 per cento dell'ammontare mensile della diaria corrisposta ai membri della Camera dei Deputati;
b) da un rimborso delle spese di trasporto, calcolato moltiplicando il doppio della distanza tra la residenza del consigliere ed il capoluogo della Regione per il costo di esercizio al chilometro di un'automobile di cilindrata media, determinato periodicamente dall'Ufficio di presidenza. Qualora il doppio della distanza suddetta superi i 120 Km, per la parte eccedente i 120 Km il rimborso viene calcolato moltiplicando tale eccedenza per un quinto del prezzo di un litro di benzina super. La distanza predetta è autocertificata dal consigliere, considerando il percorso per lui più agevole tra i vari percorsi possibili: comunque, quando la distanza del luogo di residenza risulti superiore a 120 chilometri, l'importo è corrisposto con riferimento ad un percorso di 240 chilometri. Il rimborso delle spese di trasporto non spetta ai consiglieri che risiedono nel comune di Bologna, nè ai consiglieri che, in ragione della particolare funzione svolta, fruiscono in via permanente di una autovettura di servizio o di una autovettura a guida libera di proprietà dell'amministrazione regionale.
2. Nel caso in cui le riunioni di cui al comma 1 si tengano in luogo diverso dal capoluogo regionale, il rimborso di cui alla lettera b) del comma 1 compete a tutti i consiglieri non residenti nel comune in cui ha luogo la riunione, ed è commisurato alla distanza tra questo comune e quello di residenza di ogni consigliere.
3. Il rimborso di cui alla lettera b) del comma 1 è liquidato su sedici presenze mensili per tutti i consiglieri regionali, indipendentemente dalle funzioni e dalle attività svolte a norma di Statuto.
4. Per ogni assenza, anche giustificata, alle riunioni di cui al comma 1 è operata una trattenuta pari ad un sedicesimo dell'importo liquidato a norma del comma 1, lettera b).
5. Al consigliere che in un mese risulti assente, anche giustificato, ad oltre dieci delle riunioni di cui al comma 1, non è corrisposto il rimborso di cui alla lettera a) del comma 1, ferme restando le trattenute disposte dal comma 4.
6. Le trattenute di cui ai commi 4 e 5 non sono operate:
a) quando il consigliere assente alla riunione abbia partecipato ad altra riunione, in tutto o in parte contemporanea, di uno degli organismi indicati al comma 1;
b) quando l'assenza alle riunioni di cui al comma 1 sia compensata dalla presenza a riunioni, anche non concomitanti con quelle per le quali si è verificata l'assenza, di commissioni consiliari di cui il consigliere non è componente ma alle quali è intervenuto in sostituzione, a norma del Regolamento interno, di altro componente; o quale proponente di argomenti sottoposti all'esame della commissione; o quale presentatore di interrogazioni cui si dia risposta in commissione;
c) quando il consigliere abbia comunque partecipato, nel mese, a non meno di sedici delle riunioni di cui al comma 1, comprese quelle di cui alla lettera b) del presente comma 6.
7. I richiami alla indennità di presenza dei consiglieri, contenuti nelle vigenti leggi regionali, si intendono riferiti al rimborso spese di cui al presente articolo. ".
Art. 5
1.
L'articolo 7 della legge regionale 14 aprile 1995, n. 42, è sostituito dal seguente:
" Art. 7
Rimborso delle spese connesse all'espletamento del mandato
1. Per le spese (trasporto, soggiorni fuori sede, oneri vari) derivanti da attività connesse all'espletamento del mandato, diverse dalla partecipazione alle riunioni di cui all'articolo 6, è corrisposto ai consiglieri regionali un rimborso non superiore a lire 600.000 mensili.
2. I consiglieri, con dichiarazione resa sotto la loro responsabilità, redatta secondo un modello approvato dall'Ufficio di presidenza, rendicontano sinteticamente ogni sei mesi l'ammontare delle spese di cui al comma 1 da essi sostenute. A rendicontazione avvenuta, l'Ufficio di presidenza liquida il relativo rimborso, entro il limite del sestuplo della somma di cui al comma 1, comunque cumulato.
3. L'importo di cui al comma 1 è periodicamente aggiornato, con deliberazione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio, in relazione all'indice di variazione dei prezzi al consumo per operai ed impiegati (ISTAT). ".
Art. 6
1.
Il comma 3 dell'articolo 10 della legge regionale 14 aprile 1995, n. 42 è sostituito dal seguente:
"3. L'Ufficio di presidenza può stipulare a nome dei consiglieri che ne facciano richiesta, con oneri a carico dei consiglieri stessi, abbonamenti ferroviari, ovvero a mezzi pubblici di linea sostitutivi di quelli ferroviari, per il percorso dal luogo di residenza dei consiglieri, anche se ubicato fuori del territorio regionale, alla sede del Consiglio regionale. ".
Art. 7
1. La nuova disciplina prevista dagli articoli 4, 5 e 6 della presente legge decorre dal 1° settembre 1996.
2. In sede di prima applicazione della presente legge, il rendiconto di cui al comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 14 aprile 1995, n. 42, come sostituito dall'articolo 5 della presente legge, riguarda il periodo dal 1° settembre al 31 dicembre 1996. Il rimborso viene corrisposto entro il limite del quadruplo della somma di cui al comma 1 dello stesso articolo.
3. Agli oneri derivanti dalla applicazione della presente legge si provvede con gli stanziamenti di cui agli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1996, che presenta sufficiente disponibilità. L'Ufficio di Presidenza provvede, per quanto riguarda il bilancio del Consiglio, con propri atti ad istituire o a modificare gli articoli di spesa relativi.
4. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvederà con la legge di approvazione dei relativi bilanci di previsione.
Art. 8
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti degli articoli 127, comma 2, della Costituzione, e 31 dello Statuto regionale, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

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