Espandi Indice

Documento vigente: Testo Originale

Share
Seguimi

LEGGE REGIONALE 19 agosto 1996, n. 34

MODIFICHE ALLA NORMATIVA REGIONALE IN MATERIA DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E INTERVENTI EDILIZI A FAVORE DEGLI ANZIANI E MODIFICHE ALLA L.R. 16 FEBBRAIO 1989, N. 6

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 97 del 23 agosto 1996

Art. 3
Disposizioni finanziarie
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 2 si fa fronte con le somme stanziate al capitolo 32287 della parte spesa del bilancio di previsione per l'esercizio 1996 e pluriennale 1996-98 e ammontanti complessivamente a lire 23 miliardi di cui lire 8 miliardi per l'esercizio 1996, 8 miliardi per l'esercizio 1997 e 7 miliardi per l'esercizio 1998.
2.
In conseguenza di quanto disposto dall'art. 2 la denominazione del cap. 32287 è modificata nel modo seguente:
" Contributi a Comuni, IACP e Cooperative a proprietà indivisa per il recupero o la costruzione di alloggi da destinare alla locazione permanente in favore degli anziani (Art. 9 bis L.R. 3 febbraio 1994, n. 5
(cambio denominazione).
3. Agli oneri successivi all'esercizio 1998 si fara' fronte mediante specifiche autorizzazioni di spesa disposte in sede di approvazione della legge finanziaria regionale a norma dell'art. 13 bis della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e successive modificazioni.
4. Sono revocate le precedenti autorizzazioni di spesa disposte dai sottoelencati provvedimenti di legge:
- Art. 39 della L.R. 19 aprile 1994, n. 16
- Art. 27 della L.R. 3 febbraio 1995, n. 7
- Art. 30 della L.R. 22 aprile 1996, n. 9.

Espandi Indice