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LEGGE REGIONALE 19 agosto 1996, n. 34

MODIFICHE ALLA NORMATIVA REGIONALE IN MATERIA DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E INTERVENTI EDILIZI A FAVORE DEGLI ANZIANI E MODIFICHE ALLA L.R. 16 FEBBRAIO 1989, N. 6

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 97 del 23 agosto 1996

INDICE

Art. 1 - Modifiche alla normativa regionale in materia di edilizia residenziale pubblica
Art. 2 - Modifica della L.R. 3 febbraio 1994, n.5
Art. 3 - Disposizioni finanziarie
Art. 4 - Modifica della L.R. 16 febbraio 1989, n. 6
Art. 5 - Dichiarazione d'urgenza
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Modifiche alla normativa regionale in materia di edilizia residenziale pubblica
1.
I commi 4 e 5 dell'art. 26 della L.R. 14 marzo 1984, n. 12, e successive modifiche ed integrazioni, sono così sostituiti:
"4. Nei confronti di coloro che all'entrata in vigore della presente legge occupano, ancorchè senza titolo, alloggi di edilizia residenziale pubblica, il Comune dispone l'assegnazione a sanatoria dell'alloggio in presenza dei requisiti di cui al comma 5. I soggetti interessati dovranno presentare una apposita domanda al Comune, e per conoscenza all'ente gestore, entro quattro mesi dal ricevimento della comunicazione che quest'ultimo effettua in ordine all'opportunità di sanatoria.
5. L'assegnazione a sanatoria di cui al comma 4, è subordinata:
a) al protrarsi dell'occupazione da parte dello stesso nucleo familiare alla data di entrata in vigore della presente legge, a condizione che l'alloggio non sia stato occupato con effrazione;
b) all'accertamento, a cura della amministrazione comunale, del possesso da parte degli occupanti dei requisiti prescritti per l'accesso vigenti alla data della domanda di assegnazione in sanatoria, salvo il requisito del reddito che non deve superare il doppio di quello stabilito per l'accesso;
c) al recupero, da parte dell'ente gestore, di tutti i canoni e le spese accessorie dovute, a decorrere dalla data di occupazione;
d) all'eliminazione, da parte dell'occupante, di eventuali opere edilizie interessanti le parti comuni del fabbricato in cui è ubicato l'alloggio, ovvero l'area di pertinenza del fabbricato predetto, dallo stesso costruite senza le prescritte autorizzazioni o concessioni. ".
2.
Il punto 1) del comma 1, dell'art. 43 della L.R. n. 12 del 1984, come modificato dall'art. 40 della L.R. n. 13 del 1995 è così sostituito:
"1) Fascia " A ":
- " canone sociale " pari ad una percentuale non superiore al dieci per cento del reddito del nucleo familiare diminuito di una aliquota per ogni componente del nucleo stesso, escluso l'assegnatario. Tale canone, non inferiore a un canone minimo simbolico di £. 25.000 mensili, aggiornabile dal Consiglio regionale, potrà essere posto a carico del Fondo Sociale di cui all'art. 37 nei casi indicati dai provvedimenti attuativi del Fondo stesso ".
3.
Al punto 3) del comma 1 dell'art. 43 della L.R. n. 12 del 1984, come modificato dall'art. 40 della L.R. n. 13 del 1995 viene aggiunto il seguente periodo:
" Tale canone dovrà comunque risultare non inferiore al sei per cento del reddito imponibile complessivo del nucleo familiare ".
Art. 2
1.
Dopo l'art. 9 della L.R. 3 febbraio 1994 n. 5 è inserito il seguente articolo:
" Art. 9 bis
Contributi per la realizzazione di interventi edilizi a favore di anziani
1. Per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 9, la Regione approva i programmi per la concessione dei contributi di cui alla lettera b) del comma 5 dello stesso art. 9 a Comuni, Istituti autonomi per le case popolari (IACP) e Cooperative a proprietà indivisa che recuperano o costruiscono alloggi da destinare in locazione permanente a favore di anziani o nuclei familiari comprendenti anziani.
2. Tali contributi sono concessi in conto capitale fino a copertura del costo complessivo dell'intervento per i Comuni e gli IACP e fino al cinquanta per cento per le cooperative a proprietà indivisa.
3. Detti contributi sono erogabili, anche nel corso dei lavori, nella misura massima del settanta per cento dell'importo definito in sede di programma. Le procedure attuative degli interventi e le modalità di concessione ed erogazione dei contributi saranno stabilite in sede di approvazione dei programmi, uniformemente a quanto previsto per i programmi di edilizia residenziale pubblica di cui alla legge 17 febbraio 1992, n. 179 Sito esterno e relativi decreti attuativi ".
Sito esterno
Art. 3
Disposizioni finanziarie
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 2 si fa fronte con le somme stanziate al capitolo 32287 della parte spesa del bilancio di previsione per l'esercizio 1996 e pluriennale 1996-98 e ammontanti complessivamente a lire 23 miliardi di cui lire 8 miliardi per l'esercizio 1996, 8 miliardi per l'esercizio 1997 e 7 miliardi per l'esercizio 1998.
2.
In conseguenza di quanto disposto dall'art. 2 la denominazione del cap. 32287 è modificata nel modo seguente:
" Contributi a Comuni, IACP e Cooperative a proprietà indivisa per il recupero o la costruzione di alloggi da destinare alla locazione permanente in favore degli anziani (Art. 9 bis L.R. 3 febbraio 1994, n. 5
(cambio denominazione).
3. Agli oneri successivi all'esercizio 1998 si fara' fronte mediante specifiche autorizzazioni di spesa disposte in sede di approvazione della legge finanziaria regionale a norma dell'art. 13 bis della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e successive modificazioni.
4. Sono revocate le precedenti autorizzazioni di spesa disposte dai sottoelencati provvedimenti di legge:
- Art. 39 della L.R. 19 aprile 1994, n. 16
- Art. 27 della L.R. 3 febbraio 1995, n. 7
- Art. 30 della L.R. 22 aprile 1996, n. 9.
Art. 4
1.
La lettera a) del comma 3 dell'art. 4 della L.R. 16 febbraio 1989, n. 6, è così sostituita:
"a) interventi attuativi di piani di recupero, programmi di recupero urbano, programmi di riqualificazione urbana ".
Art. 5
Dichiarazione d'urgenza
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 127, secondo comma, della Costituzione Sito esterno e dell'art. 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 19 agosto 1996 L'ASSESSORE DELEGATO Alfredo Sandri

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