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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 02 settembre 1996, n. 37

NUOVE NORME REGIONALI DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 11 AGOSTO 1991, N. 266 Sito esterno - LEGGE QUADRO SUL VOLONTARIATO. ABROGAZIONE DELLA L.R. 31 MAGGIO 1993, N. 26

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 104 del 5 settembre 1996

Art. 1
Finalità e oggetto
1. La Regione Emilia-Romagna riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne sostiene lo sviluppo salvaguardandone l'autonomia e ne favorisce l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dalle leggi dello Stato e dallo Statuto regionale.
2. La presente legge, in attuazione della legge 11 agosto 1991, n. 266 Sito esterno "Legge quadro sul volontariato", disciplina i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato, nonchè l'istituzione e la tenuta del Registro regionale delle organizzazioni stesse.

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