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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 02 settembre 1996, n. 37

NUOVE NORME REGIONALI DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 11 AGOSTO 1991, N. 266 Sito esterno - LEGGE QUADRO SUL VOLONTARIATO. ABROGAZIONE DELLA L.R. 31 MAGGIO 1993, N. 26

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 104 del 5 settembre 1996

Art. 11
Servizi informativi
1. Per garantire la circolazione delle informazioni utili allo svolgimento delle attività di volontariato, la Regione può stipulare accordi con i Centri di servizio di cui al successivo art. 14 per consentire l'accesso ai servizi di documentazione, informativi ed informatici.
2. Gli accordi possono prevedere la predisposizione di appositi sistemi informativi a base telematica o informatica per l'utilizzo delle banche dati regionali.
3. Analoghi accordi possono essere stipulati da parte degli enti pubblici del territorio regionale.

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