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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 02 settembre 1996, n. 37

NUOVE NORME REGIONALI DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 11 AGOSTO 1991, N. 266 Sito esterno - LEGGE QUADRO SUL VOLONTARIATO. ABROGAZIONE DELLA L.R. 31 MAGGIO 1993, N. 26

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 104 del 5 settembre 1996

Art. 12
Rapporti economici fra le organizzazioni di volontariato e le istituzioni pubbliche
1. La Regione, gli enti locali e gli altri enti pubblici possono stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro regionale da almeno sei mesi, per la gestione di attività di interesse pubblico.
2. I suddetti enti devono pubblicizzare la volontà di stipulare convenzioni, nelle modalità che riterranno opportune, dandone comunicazione in ogni caso a tutte le organizzazioni del loro territorio iscritte al Registro ed operanti nel settore oggetto della convenzione.
3. Le convenzioni devono prevedere:
a) le attività oggetto del rapporto convenzionale;
b) il contenuto e le modalità dell'intervento dei volontari, che devono essere rispettose dei diritti e della dignità degli utenti;
c) il numero delle persone impegnate nelle attività convenzionate, distinguendo tra volontari, dipendenti e prestatori d'opera a rapporto libero-professionale, fermo restando comunque l'apporto determinante e prevalente degli aderenti all'organizzazione;
d) il possesso da parte dei volontari delle cognizioni tecniche e pratiche e delle eventuali abilitazioni professionali necessarie allo svolgimento delle attività e delle prestazioni specifiche;
e) le modalità di coordinamento dei volontari con gli operatori dei servizi pubblici;
f) l'avvenuta stipulazione delle assicurazioni previste dall'art. 4 della legge 11 agosto 1991, n. 266 Sito esterno in favore dei propri aderenti;
g) le strutture, le attrezzature e i mezzi impiegati nello svolgimento dell'attività;
h) l'indicazione degli eventuali oneri e spese ammessi a rimborso, ancorchè non interamente documentati, tra i quali devono figurare gli oneri relativi alle coperture assicurative ed eventuali quote parte delle spese generali di funzionamento delle organizzazioni;
i) le modalità di verifica dell'attuazione della convenzione;
l) la durata della convenzione, le cause e le modalità della sua risoluzione.
4. La Giunta regionale, per fini di uniformità nelle prestazioni delle attività convenzionate, può emanare atti di indirizzo e coordinamento, nonché schemi non vincolanti di convenzione tipo.
5. Gli enti pubblici, di cui al comma 1, possono inoltre erogare contributi alle organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro regionale, finalizzati al sostegno di specifiche attività o progetti di pubblico interesse.

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