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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 02 settembre 1996, n. 37

NUOVE NORME REGIONALI DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 11 AGOSTO 1991, N. 266 Sito esterno - LEGGE QUADRO SUL VOLONTARIATO. ABROGAZIONE DELLA L.R. 31 MAGGIO 1993, N. 26

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 104 del 5 settembre 1996

Art. 15
Compiti dei Centri di servizio
1. I Centri di servizio svolgono, a favore di tutte le organizzazioni di volontariato iscritte e non iscritte al Registro di cui all'art. 2, i seguenti compiti:
a) approntano strumenti ed iniziative per la crescita della cultura della solidarietà, la promozione di nuove iniziative di volontariato ed il rafforzamento di quelle esistenti;
b) offrono consulenza ed assistenza qualificata nonché strumenti per la progettazione, l'avvio e la realizzazione di specifiche attività;
c) offrono iniziative di formazione e qualificazione nei confronti degli aderenti ad organizzazioni di volontariato;
d) offrono informazioni, notizie, documentazioni e dati sulle attività di volontariato locale e nazionale, su esperienze, linee e processi di sviluppo del settore a livello comunitario e internazionale;
e) contribuiscono all'attuazione dei progetti promossi dalle organizzazioni di volontariato fornendo alle organizzazioni interessate prestazioni o servizi previsti dagli stessi progetti.
2. Le attività di cui al comma 1 sono garantite dai Centri con la messa a disposizione di appositi servizi e secondo le modalità previste dal Comitato di gestione.

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