Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 02 settembre 1996, n. 37

NUOVE NORME REGIONALI DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 11 AGOSTO 1991, N. 266 Sito esterno - LEGGE QUADRO SUL VOLONTARIATO. ABROGAZIONE DELLA L.R. 31 MAGGIO 1993, N. 26

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 104 del 5 settembre 1996

Art. 2
Registro delle organizzazioni di volontariato
1. E' istituito il Registro regionale delle organizzazioni di volontariato, in attuazione dell'art. 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266 Sito esterno, articolato in una sezione regionale ed in sezioni provinciali. A tale Registro sono iscritte le organizzazioni operanti nei seguenti ambiti:
a) socio-assistenziale;
b) sanitario;
c) tutela e promozione dei diritti;
d) tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale;
e) attività educative;
f) attività culturali e di tutela e valorizzazione dei beni culturali;
g) protezione civile;
h) educazione alla pratica sportiva e attività ricreative.
2. La Giunta regionale, sentito il parere della Commissione consiliare competente, può riconoscere ulteriori e diversi ambiti di attività.
3. Il Registro regionale del volontariato è tenuto presso le Presidenze della Giunta regionale e delle Giunte provinciali.
4. Nella sezione regionale del Registro vengono iscritte le organizzazioni di ambito regionale e gli organismi di coordinamento e collegamento regionali, cui aderiscono organizzazioni di volontariato prevalentemente iscritte.
5. Nelle sezioni provinciali vengono iscritte le organizzazioni di volontariato aventi sede e operanti nel relativo ambito territoriale e gli organismi di coordinamento e collegamento provinciali, cui aderiscono organizzazioni di volontariato prevalentemente iscritte.

Espandi Indice