LEGGE REGIONALE 02 settembre 1996, n. 37
NUOVE NORME REGIONALI DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 11 AGOSTO 1991, N. 266 - LEGGE QUADRO SUL VOLONTARIATO. ABROGAZIONE DELLA L.R. 31 MAGGIO 1993, N. 26
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 104 del 5 settembre 1996
INDICE
Art. 1 - Finalità e oggetto
Art. 2 -
Registro delle organizzazioni di volontariato
Art. 3 -
Requisiti per l'iscrizione
Art. 4 -
Procedura per l'iscrizione
Art. 5 -
Revisione del Registro
Art. 6 -
Cancellazione
Art. 7 -
Accesso alle strutture e ai servizi pubblici o privati convenzionati
Art. 8 -
Diritto di partecipazione e di informazione
Art. 9 -
Formazione, aggiornamento e qualificazione
Art. 10 -
Spazi ed attrezzature
Art. 11 -
Servizi informativi
Art. 12 -
Rapporti economici fra le organizzazioni di volontariato e le istituzioni pubbliche
Art. 13 -
Criteri di priorità per le convenzioni
Art. 14 -
Centri di servizio per il volontariato
Art. 15 -
Compiti dei Centri di servizio
Art. 16 -
Partecipazione al Comitato di gestione del fondo speciale regionale
Art. 17 -
Conferenza regionale del volontariato
Art. 18 -
Comitato paritetico regionale per i rapporti tra volontariato e istituzioni pubbliche
Art. 19 -
Comitati di coordinamento provinciali
Art. 20 -
Oneri finanziari
Art. 21 -
Modificazione di leggi regionali
Art. 22 -
Abrogazione della L.R. 31 maggio 1993, n. 26
Art. 23 -
Norma transitoria