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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 14 ottobre 1996, n. 38

FINANZIAMENTI PER IL MIGLIORAMENTO E LO SVILUPPO DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. INTEGRAZIONE DELLA L.R. 1 DICEMBRE 1979, N. 45

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 124 del 18 ottobre 1996

Art. 1
Istituzione di un fondo per il riequilibrio e la riorganizzazione dei servizi di trasporto pubblico locale
1. La Regione istituisce un fondo di riequilibrio per la concessione di contributi finalizzati a:
a) riequilibrio degli standard dei servizi di trasporto pubblico locale;
b) maggiori oneri di esercizio derivanti dall'integrazione modale;
c) maggiori oneri eventualmente derivanti dall'esercizio di trasporti in contesti specifici aventi carattere di eccezionalità e temporaneità.
2. I contributi di cui al presente articolo possono essere concessi ad aziende, imprese, enti locali esercenti servizi di trasporto pubblico locale.
3. La Giunta regionale, sentite la competente Commissione consiliare e le rappresentanze degli enti locali, delle aziende e delle imprese, determina i criteri di riparto dei contributi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 tenendo conto:
a) delle caratteristiche della domanda di mobilità, con riferimento al contesto urbano e territoriale in cui viene svolto il servizio;
b) della individuazione di standard di offerta correlati alle caratteristiche territoriali, insediative e socio- economiche dei singoli bacini di traffico;
c) della salvaguardia del principio di libera concorrenza, con priorità di attribuzione a organizzazioni di impresa che meglio garantiscano efficienza, affidabilità e qualità nell'erogazione dei servizi;
d) della adozione di metodologie incentivanti il miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia nell'erogazione dei servizi, dando adeguato riconoscimento alle soluzioni innovative;
e) dell'adozione da parte degli enti locali di provvedimenti organizzativi o finanziari concorrenti con quelli regionali;
f) della limitazione temporale dell'intervento.
4. Per gli interventi di cui alla lettera c) del comma 1 la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, determina i criteri di riparto tenuto conto delle caratteristiche di eccezionalità dell'intervento e della durata delle condizioni che lo determinano.
5. Con le deliberazioni di cui ai commi 3 e 4, la Giunta regionale stabilisce altresì le modalità di presentazione delle domande, di erogazione dei contributi, di controllo successivo nonchè le fattispecie e le modalità di revoca.

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