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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 14 ottobre 1996, n. 38

FINANZIAMENTI PER IL MIGLIORAMENTO E LO SVILUPPO DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. INTEGRAZIONE DELLA L.R. 1 DICEMBRE 1979, N. 45

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 124 del 18 ottobre 1996

Art. 3
Integrazione della L.R. 1° dicembre 1979 n. 45
1.
Nel capo III del titolo III della L.R. 1° dicembre 1979 n. 45, prima dell'art. 42 è inserito il seguente articolo:
"Art. 41 bis
1. Ferma restando la destinazione dei fondi di cui alla legge 30 maggio 1995 n. 204 Sito esterno, così come attuata dalla L.R. 12 dicembre 1995 n. 58, le risorse finanziarie per i servizi di trasporto pubblico locale derivanti dal fondo dello Stato di cui alla legge 10 aprile 1981 n. 151 Sito esterno e da contributi e fondi di altri soggetti pubblici e privati, possono essere destinate alle aziende, alle imprese e agli enti locali esercenti, oltre che per il ripiano dei disavanzi, anche per il miglioramento e lo sviluppo del trasporto pubblico locale, al fine di raggiungere, mantenere o migliorare una sana gestione economica, considerate tutte le linee di trasporto utilmente e convenientemente esercitate nel loro complesso.".
Sito esterno Sito esterno

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