LEGGE REGIONALE 14 ottobre 1996, n. 38
FINANZIAMENTI PER IL MIGLIORAMENTO E LO SVILUPPO DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. INTEGRAZIONE DELLA L.R. 1 DICEMBRE 1979, N. 45
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 124 del 18 ottobre 1996
Art. 3
Integrazione della L.R. 1° dicembre 1979 n. 45
1.
Nel capo III del titolo III della L.R. 1° dicembre 1979 n. 45, prima dell'art. 42 è inserito il seguente articolo:
"Art. 41 bis
1. Ferma restando la destinazione dei fondi di cui alla legge 30 maggio 1995 n. 204 , così come attuata dalla L.R. 12 dicembre 1995 n. 58, le risorse finanziarie per i servizi di trasporto pubblico locale derivanti dal fondo dello Stato di cui alla legge 10 aprile 1981 n. 151 e da contributi e fondi di altri soggetti pubblici e privati, possono essere destinate alle aziende, alle imprese e agli enti locali esercenti, oltre che per il ripiano dei disavanzi, anche per il miglioramento e lo sviluppo del trasporto pubblico locale, al fine di raggiungere, mantenere o migliorare una sana gestione economica, considerate tutte le linee di trasporto utilmente e convenientemente esercitate nel loro complesso.".