Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 14 ottobre 1996, n. 38

FINANZIAMENTI PER IL MIGLIORAMENTO E LO SVILUPPO DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. INTEGRAZIONE DELLA L.R. 1 DICEMBRE 1979, N. 45

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 124 del 18 ottobre 1996

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Istituzione di un fondo per il riequilibrio e la riorganizzazione dei servizi di trasporto pubblico locale
1. La Regione istituisce un fondo di riequilibrio per la concessione di contributi finalizzati a:
a) riequilibrio degli standard dei servizi di trasporto pubblico locale;
b) maggiori oneri di esercizio derivanti dall'integrazione modale;
c) maggiori oneri eventualmente derivanti dall'esercizio di trasporti in contesti specifici aventi carattere di eccezionalità e temporaneità.
2. I contributi di cui al presente articolo possono essere concessi ad aziende, imprese, enti locali esercenti servizi di trasporto pubblico locale.
3. La Giunta regionale, sentite la competente Commissione consiliare e le rappresentanze degli enti locali, delle aziende e delle imprese, determina i criteri di riparto dei contributi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 tenendo conto:
a) delle caratteristiche della domanda di mobilità, con riferimento al contesto urbano e territoriale in cui viene svolto il servizio;
b) della individuazione di standard di offerta correlati alle caratteristiche territoriali, insediative e socio- economiche dei singoli bacini di traffico;
c) della salvaguardia del principio di libera concorrenza, con priorità di attribuzione a organizzazioni di impresa che meglio garantiscano efficienza, affidabilità e qualità nell'erogazione dei servizi;
d) della adozione di metodologie incentivanti il miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia nell'erogazione dei servizi, dando adeguato riconoscimento alle soluzioni innovative;
e) dell'adozione da parte degli enti locali di provvedimenti organizzativi o finanziari concorrenti con quelli regionali;
f) della limitazione temporale dell'intervento.
4. Per gli interventi di cui alla lettera c) del comma 1 la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, determina i criteri di riparto tenuto conto delle caratteristiche di eccezionalità dell'intervento e della durata delle condizioni che lo determinano.
5. Con le deliberazioni di cui ai commi 3 e 4, la Giunta regionale stabilisce altresì le modalità di presentazione delle domande, di erogazione dei contributi, di controllo successivo nonchè le fattispecie e le modalità di revoca.
Art. 2
Norma finanziaria
1. Il finanziamento del fondo di cui all'art. 1 è ricompreso nell'ambito della quota stabilita ai sensi del comma 3 dell'art. 8 della L.R. 8 aprile 1994 n. 15.
Art. 3
Integrazione della L.R. 1° dicembre 1979 n. 45
1.
Nel capo III del titolo III della L.R. 1° dicembre 1979 n. 45, prima dell'art. 42 è inserito il seguente articolo:
"Art. 41 bis
1. Ferma restando la destinazione dei fondi di cui alla legge 30 maggio 1995 n. 204 Sito esterno, così come attuata dalla L.R. 12 dicembre 1995 n. 58, le risorse finanziarie per i servizi di trasporto pubblico locale derivanti dal fondo dello Stato di cui alla legge 10 aprile 1981 n. 151 Sito esterno e da contributi e fondi di altri soggetti pubblici e privati, possono essere destinate alle aziende, alle imprese e agli enti locali esercenti, oltre che per il ripiano dei disavanzi, anche per il miglioramento e lo sviluppo del trasporto pubblico locale, al fine di raggiungere, mantenere o migliorare una sana gestione economica, considerate tutte le linee di trasporto utilmente e convenientemente esercitate nel loro complesso.".
Sito esterno Sito esterno
Art. 4
Norma transitoria
1. In via transitoria, e comunque per un periodo non superiore ad un anno dall'entrata in vigore della presente legge, le disposizioni dell'art. 41 bis della L.R. n. 45 del 1979 possono essere applicate anche ai procedimenti ancora in corso e non ancora definitivamente conclusi all'atto dell'entrata in vigore della stessa.
Art. 5
Dichiarazione d'urgenza
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 della Costituzione Sito esterno e dell'art. 31 dello Statuto. Essa entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna,14 ottobre 1996 ANTONIO LA FORGIA

Espandi Indice