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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 23 ottobre 1996, n. 39

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA L.R. 8 APRILE 1994, N. 15 "RIORGANIZZAZIONE DELLA MOBILITA' URBANA E MIGLIORAMENTO DELLA ACCESSIBILITA' AI SERVIZI DI INTERESSE PUBBLICO"

Legge di pura modifica. Vedi articoli 2, 7 e 9 L.R. 8 aprile 1994 n. 15 Sito esterno.

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 129 del 25 ottobre 1996

Art. 2
1.
Il comma 2 dell'art. 7 della L.R. n. 15 del 1994 è così sostituito:
"2. I piani urbani del traffico e relativi aggiornamenti sono adottati e approvati con le procedure di cui all'art. 21 della L.R. 7 dicembre 1978, n. 47, come modificato dall'art. 16 della L.R. 23/80, recante norme in materia di tutela e uso del territorio, qualora contengano previsioni aventi valore di variante al PRG nel caso di cui all'art. 15, comma 4, lettera a) della L.R. 7 dicembre 1978, n. 47, come sostituito dall'art. 12 della L.R. 6/95. ".
2.
Il comma 3 dell'art. 7 della L.R. n. 15 del 1994 è sostituito dai seguenti:
"3. L'approvazione dei piani urbani del traffico è subordinata alla preventiva verifica di coerenza con i piani territoriali, urbanistici, attuativi e di settore da parte della Provincia territorialmente competente qualora la Provincia si sia dotata di piani del traffico per la viabilità extraurbana o di specifiche norme e indirizzi riguardanti la mobilità urbana all'interno dei propri strumenti programmatori.
3 bis. Tale verifica si effettua comunque nei casi di cui al comma 2.
3 ter. In attesa che le Provincie si dotino del piano territoriale di coordinamento, la verifica di cui al comma 3 bis è effettuata dalla Giunta regionale.
3 quater. A tal fine, ai sensi dell'art 28 della L.R. 30 gennaio 1995, n. 6, il piano territoriale infraregionale, qualora vigente, esplica gli effetti del piano territoriale di coordinamento provinciale. ".

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