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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 23 ottobre 1996, n. 39

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA L.R. 8 APRILE 1994, N. 15 "RIORGANIZZAZIONE DELLA MOBILITA' URBANA E MIGLIORAMENTO DELLA ACCESSIBILITA' AI SERVIZI DI INTERESSE PUBBLICO"

Legge di pura modifica. Vedi articoli 2, 7 e 9 L.R. 8 aprile 1994 n. 15 Sito esterno.

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 129 del 25 ottobre 1996

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
1.
Dopo la lettera l) del comma 2 dell'art. 2 della L.R. n. 15 del 1994 è aggiunta la seguente lettera:
"1 bis) la riorganizzazione della sosta e dei parcheggi funzionali al riassetto e al miglioramento dell'accessibilità alle aree urbane.".
Art. 2
1.
Il comma 2 dell'art. 7 della L.R. n. 15 del 1994 è così sostituito:
"2. I piani urbani del traffico e relativi aggiornamenti sono adottati e approvati con le procedure di cui all'art. 21 della L.R. 7 dicembre 1978, n. 47, come modificato dall'art. 16 della L.R. 23/80, recante norme in materia di tutela e uso del territorio, qualora contengano previsioni aventi valore di variante al PRG nel caso di cui all'art. 15, comma 4, lettera a) della L.R. 7 dicembre 1978, n. 47, come sostituito dall'art. 12 della L.R. 6/95. ".
2.
Il comma 3 dell'art. 7 della L.R. n. 15 del 1994 è sostituito dai seguenti:
"3. L'approvazione dei piani urbani del traffico è subordinata alla preventiva verifica di coerenza con i piani territoriali, urbanistici, attuativi e di settore da parte della Provincia territorialmente competente qualora la Provincia si sia dotata di piani del traffico per la viabilità extraurbana o di specifiche norme e indirizzi riguardanti la mobilità urbana all'interno dei propri strumenti programmatori.
3 bis. Tale verifica si effettua comunque nei casi di cui al comma 2.
3 ter. In attesa che le Provincie si dotino del piano territoriale di coordinamento, la verifica di cui al comma 3 bis è effettuata dalla Giunta regionale.
3 quater. A tal fine, ai sensi dell'art 28 della L.R. 30 gennaio 1995, n. 6, il piano territoriale infraregionale, qualora vigente, esplica gli effetti del piano territoriale di coordinamento provinciale. ".
Art. 3
1.
Dopo il comma 1 dell'art. 9 della L.R. n. 15 del 1994 è aggiunto il seguente comma:
"1 bis. Il periodo di cui al comma 1 è elevato a quattro anni qualora il Comune abbia avviato le procedure inerenti la predisposizione del piano urbano del traffico.".

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

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