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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 23 ottobre 1996, n. 40

MODIFICA DELLA L.R. 8 LUGLIO 1996, N. 23 "NORME PER L'ESERCIZIO DEL TURISMO IN MARE A FINALITA' ITTICA"

(Legge di pura modifica. Vedi art. 1 della L.R. 8 luglio 1996 n. 23)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 129 del 25 ottobre 1996

INDICE

Art. 2 -
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
1.
Al comma 1 dell'art. 1 della L.R. 8 luglio 1996, n. 23 sono abrogate le parole
"nel periodo 1 maggio - 30 settembre".
Art. 2
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione Sito esterno e del comma 2 dell'art. 31 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 23 ottobre 1996 ANTONIO LA FORGIA

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