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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 12 novembre 1996, n. 42

CONTRIBUTO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER LE MANIFESTAZIONI DEL XXIII CONGRESSO EUCARISTICO NAZIONALE A BOLOGNA NEL 1997

Legge di cessata applicazione per esaurita efficacia temporale

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 135 del 15 novembre 1996

INDICE

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. La Regione Emilia-Romagna concorre alla realizzazione delle iniziative programmate nell'ambito del 23° Congresso Eucaristico Nazionale che si svolgerà nel capoluogo emiliano-romagnolo nell'anno 1997.
2. A tal fine la Giunta regionale è autorizzata a concedere all'Arcidiocesi di Bologna un contributo straordinario di Lire 1.000.000.000 ripartito sugli esercizi finanziari 1996 e 1997.
3. Tale contributo viene erogato per Lire 500 milioni alla data di entrata in vigore della presente legge sulla base del programma delle iniziative predisposto dall'Arcidiocesi di Bologna e per la restante quota di Lire 500 milioni ad iniziative concluse e a presentazione del consuntivo delle spese sostenute.
Art. 2
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, ammontanti a Lire 500.000.000 per l'esercizio 1996 e a Lire 500.000.000 per l'esercizio 1997, la Regione Emilia-Romagna fa fronte con i fondi a tale scopo accantonati nell'ambito del fondo globale di cui al Capitolo 86350 "Fondo per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione. Spese correnti di sviluppo" del Bilancio per l'esercizio 1996 e pluriennale 1996-98 secondo l'esatta destinazione recata dalla voce n. 21 dell'elenco n. 2 allegato alla L.R. 19 agosto 1996, n. 36 di approvazione dell'Assestamento del Bilancio per l'esercizio 1996 e pluriennale 1996-98.
2. Al Bilancio di previsione per l'esercizio 1996 sono apportate le seguenti variazioni:
Stato di previsione della spesa
a) variazioni in aumento:
Cap. 71604 "Contributo straordinario per la realizzazione delle iniziative programmate nell'ambito del XXIII Congresso Eucaristico Nazionale (c.n.i.)" (classif. ISTAT: 02-Funz. di sviluppo; 01-Funz.proprie; 162-classif. econ. di 1° e 2° grado; 02-classif. econ. di 3° grado; 06-classif. funz. di 1° grado; 06-classif. funz. di 2° grado)
stanziamento di competenza 500.000.000
stanziamento di cassa 500.000.000
b) variazioni in diminuzione:
Cap. 86350 "Fondo per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione. Spese correnti di sviluppo"
stanziamento di competenza 500.000.000
stanziamento di cassa 500.000.000
3. Per l'esercizio 1997 sarà la legge di approvazione del bilancio di previsione per lo stesso esercizio ad apportare le conseguenti variazioni.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna,12 novembre 1996 ANTONIO LA FORGIA

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