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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 1996, n. 51

PROVVEDIMENTI FINANZIARI PER FRONTEGGIARE LE EMERGENZE CONNESSE AGLI EVENTI ALLUVIONALI DEI GIORNI 7 E 8 OTTOBRE 1996 NELLE PROVINCE DI RAVENNA, FORLÌ- CESENA, RIMINI, BOLOGNA ED AL SISMA DEL 15 OTTOBRE 1996 NELLE PROVINCE DI REGGIO NELL'EMILIA E MODENA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 151 del 28 dicembre 1996

INDICE

Art. 1 - Finalità
Art. 2 - Norma finanziaria
Art. 3 - Variazione di bilancio
Art. 4 - Dichiarazione d'urgenza
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Finalità
1. Per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi alluvionali dei giorni 7 e 8 ottobre e da quelli sismici del giorno 15 ottobre 1996, la Regione Emilia-Romagna contribuisce con un finanziamento straordinario di lire nove miliardi da autorizzare ad integrazione dei finanziamenti previsti nel bilancio regionale per l'esercizio 1996 nell'ambito della L.R. 19 aprile 1995, n. 45 ed, in particolare, da gestire a norma di quanto disposto dall'art. 18 della legge regionale sopracitata.
Art. 2
Norma finanziaria
1. Per far fronte agli oneri derivanti da quanto previsto al precedente articolo e pari a lire nove miliardi per l'esercizio 1996, si provvede mediante la riduzione di tale importo del "Fondo di riserva per le spese obbligatorie" di cui al capitolo 85100 del bilancio di previsione per l'esercizio stesso, che presenta la necessaria disponibilità, e la corrispondente integrazione del capitolo 47114 "Spese per la realizzazione di interventi di emergenza per fronteggiare situazioni di grave pericolo in atto o potenziale" del bilancio di previsione per l'esercizio 1996.
Art. 3
Variazione di bilancio
1. Al bilancio di previsione per l'esercizio 1996 sono apportate le seguenti variazioni:
Stato di previsione della spesa
a) Variazione in diminuzione:
Capitolo 85100 "Fondo di riserva per le spese obbligatorie"
Stanziamento di competenza Lit. 9.000.000.000
Stanziamento di cassa Lit. 9.000.000.000
b) Variazione in aumento:
Capitolo 47114 "Spese per la realizzazione di interventi di emergenza per fronteggiare situazioni di grave pericolo in atto o potenziale"
Stanziamento di competenza Lit. 9.000.000.000
Stanziamento di cassa Lit. 9.000.000.000
Art. 4
Dichiarazione d'urgenza
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 della Costituzione Sito esterno e dell'art. 31 dello Statuto. Essa entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emila-Romagna.
Bologna, 24 dicembre 1996 ANTONIO LA FORGIA

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