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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 25 novembre 1996, n. 45

MISURE DI POLITICA REGIONALE DEL LAVORO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 14 del 29 novembre 1996

Art. 9
Interventi a sostegno del reinserimento professionale
1. La Regione sostiene il reinserimento dei lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, ovvero ammessi al trattamento straordinario di integrazione salariale, ovvero iscritti nelle liste della prima classe da almeno dodici mesi, favorendo l'adeguamento delle rispettive capacità professionali alle esigenze produttive delle aziende disponibili al reinserimento.
2. A tale fine la Regione promuove iniziative di formazione e di riqualificazione realizzate dalle imprese, anche con l'assistenza tecnica di associazioni imprenditoriali, enti bilaterali e organizzazioni sindacali, o sulla base di proposte da essi formulate congiuntamente, nei primi due anni dall'inserimento lavorativo, concedendo un contributo per le spese di inserimento e tutoraggio alle imprese che assumano i lavoratori di cui al comma 1.
3. I contributi previsti dal comma 2 sono stabiliti, per ogni soggetto assunto con contratto a tempo indeterminato, nella misura massima di lire:
a) 6.000.000 se il lavoratore ha un'età superiore ad anni 40, elevabili a lire 10.000.000 qualora si tratti di una lavoratrice;
b) 8.000.000 se il lavoratore ha un'età superiore ad anni 50, elevabili a lire 12.000.000 qualora si tratti di una lavoratrice.
4. Gli importi dei contributi previsti dal comma 3 sono diminuiti in proporzione al periodo per il quale, al momento dell'assunzione, è ancora prevista la corresponsione dell'indennità di mobilità.

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