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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 25 novembre 1996, n. 45

MISURE DI POLITICA REGIONALE DEL LAVORO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 14 del 29 novembre 1996

Art. 10
Progetti concertati tra le parti sociali
1. La Regione concede contributi per progetti sperimentali diretti:
a) ad allargare la base occupazionale anche attraverso la realizzazione di nuove modalità di lavoro che consentano un utilizzo più flessibile delle risorse lavorative;
b) a promuovere equilibri più avanzati tra lavoro e responsabilità familiari, anche attraverso particolari flessibilità o sospensioni temporanee dell'attività lavorativa per lavoratori e lavoratrici per documentati impegni educativi o di cura familiare, compresi quelli rivolti a minori in affidamento familiare o preadottivo.
2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi prioritariamente nelle aree di cui al comma 1 dell'art. 5, sulla base di progetti proposti dai seguenti soggetti:
a) associazioni imprenditoriali, sulla base di accordi con organizzazioni sindacali dei lavoratori affiliate alle confederazioni maggiormente rappresentative all'interno del settore produttivo;
b) enti bilaterali composti da associazioni di datori di lavoro e organizzazioni sindacali.
3. I contributi, che coprono una percentuale non superiore al settanta per cento delle spese relative allo studio di fattibilità del progetto e all'assistenza tecnica connessa alla sua attuazione, sono proporzionati al numero dei lavoratori coinvolti, al grado di innovazione e sperimentalità del progetto e alla prevista ricaduta occupazionale nell'area.

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