LEGGE REGIONALE 25 novembre 1996, n. 45
MISURE DI POLITICA REGIONALE DEL LAVORO
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 14 del 29 novembre 1996
Art. 11
Progetti per lavori socialmente utili
1. La Regione concede contributi, prioritariamente nelle aree di cui al comma 1 dell'art. 5, per la realizzazione di progetti di pubblica utilità di cui all'art. 14 del D.L. 16 maggio 1994, n. 299
, convertito, con modifiche, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451
e successive modificazioni, al fine di sostenere l'impiego di disoccupati e lavoratori in cassa integrazione in attività socialmente utili nei settori:


a) assistenza e servizi alla persona;
b) tutela dell'ambiente;
c) valorizzazione del patrimonio e dei servizi culturali.
2. I contributi previsti dal comma 1 coprono una percentuale non superiore al cinquanta per cento delle spese relative allo studio di fattibilità del progetto e all'assistenza tecnica connessa alla sua attuazione, sono proporzionati al numero dei lavoratori coinvolti, al grado di innovazione e sperimentalità del progetto.