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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 25 novembre 1996, n. 45

MISURE DI POLITICA REGIONALE DEL LAVORO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 14 del 29 novembre 1996

Art. 13
Iniziative di formazione continua e riqualificazione professionale
1. La Regione sostiene iniziative di formazione, aggiornamento e riqualificazione del personale occupato, anche con riferimento alla presenza di contratti di solidarietà.
2. Le attività di cui al comma 1 sono realizzate dalle imprese, sia singole che associate, anche con l'assistenza tecnica di associazioni imprenditoriali, enti bilaterali e organizzazioni sindacali, o sulla base di proposte da essi formulate congiuntamente, e riguardano in particolare i soggetti appartenenti alle seguenti categorie:
a) lavoratori minacciati di disoccupazione in imprese in ristrutturazione;
b) lavoratori in cassa integrazione guadagni ordinaria;
c) lavoratori con professionalità bloccate;
d) lavoratori per i quali si pongono problemi di manutenzione, accrescimento e sviluppo delle competenze, anche in relazione a processi di innovazione tecnologica e organizzativa, o all'introduzione di normative tecniche nazionali o comunitarie;
e) lavoratrici che hanno usufruito del congedo di maternità, al momento del rientro al lavoro.

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