LEGGE REGIONALE 25 novembre 1996, n. 45
MISURE DI POLITICA REGIONALE DEL LAVORO
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 14 del 29 novembre 1996
Art. 14
Flessibilizzazione gestionale e organizzativa degli enti operanti nella formazione professionale
1. La Regione Emilia-Romagna, nell'esercizio delle proprie competenze in materia di formazione professionale, per favorire l'incontro tra le esigenze della programmazione regionale o provinciale e il sistema erogatore dell'offerta formativa, promuove e sostiene la flessibilità gestionale ed organizzativa degli enti di cui all'art. 5 della legge 21 dicembre 1978, n. 845
, ivi compresi gli enti di emanazione delle associazioni agricole.

2. La Regione, per la realizzazione degli obiettivi di riordino gestionale ed economico degli enti di cui al comma 1, sostiene e controlla la realizzazione, di concerto con le Province, di programmi di aggiornamento, di riqualificazione e di riconversione professionale dei lavoratori degli enti stessi, per adeguare le loro competenze ai nuovi sbocchi professionali individuati.
3. La Giunta regionale determina le modalità di rimborso degli oneri e le condizioni generali per l'utilizzo temporaneo su base convenzionale di personale dipendente dagli enti di cui al comma 1 da parte della Regione, delle Province e dei Comuni per le esigenze tecniche e progettuali connesse all'esercizio delle rispettive funzioni in materia di formazione professionale, orientamento e diritto allo studio.