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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 25 novembre 1996, n. 45

MISURE DI POLITICA REGIONALE DEL LAVORO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 14 del 29 novembre 1996

Art. 14
Flessibilizzazione gestionale e organizzativa degli enti operanti nella formazione professionale
1. La Regione Emilia-Romagna, nell'esercizio delle proprie competenze in materia di formazione professionale, per favorire l'incontro tra le esigenze della programmazione regionale o provinciale e il sistema erogatore dell'offerta formativa, promuove e sostiene la flessibilità gestionale ed organizzativa degli enti di cui all'art. 5 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 Sito esterno, ivi compresi gli enti di emanazione delle associazioni agricole.
2. La Regione, per la realizzazione degli obiettivi di riordino gestionale ed economico degli enti di cui al comma 1, sostiene e controlla la realizzazione, di concerto con le Province, di programmi di aggiornamento, di riqualificazione e di riconversione professionale dei lavoratori degli enti stessi, per adeguare le loro competenze ai nuovi sbocchi professionali individuati.
3. La Giunta regionale determina le modalità di rimborso degli oneri e le condizioni generali per l'utilizzo temporaneo su base convenzionale di personale dipendente dagli enti di cui al comma 1 da parte della Regione, delle Province e dei Comuni per le esigenze tecniche e progettuali connesse all'esercizio delle rispettive funzioni in materia di formazione professionale, orientamento e diritto allo studio.

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