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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 25 novembre 1996, n. 45

MISURE DI POLITICA REGIONALE DEL LAVORO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 14 del 29 novembre 1996

Art. 15
Interventi per il riordino degli enti operanti nella formazione professionale
1. La Regione Emilia Romagna, per realizzare gli obiettivi di riordino degli enti di cui all'art. 14 e per sostenere un effettivo governo delle eccedenze del personale, concede contributi agli enti:
a) per favorire la mobilità geografica del personale fra enti del comparto, nei casi in cui la mobilità comporti l'allontanamento dal luogo di domicilio o residenza;
b) del comparto disponibili all'assunzione del personale in esubero per favorirne la ricollocazione e il reinserimento.
2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi nella misura massima di lire 10.000.000 per ogni lavoratore interessato.
3. La Regione, nell'arco di vigenza degli indirizzi programmatici 1994/'97 di cui all'art. 4 della L.R. 24 luglio 1979, n. 19, con il fine di incentivare la fuoriuscita dagli enti di cui al comma 1 del personale non riconvertibile, concede contributi agli enti stessi sulla base di progetti di ricollocazione all'esterno in rapporto al costo e al numero dei lavoratori in esubero, a seguito dei processi di riconversione dell'offerta formativa che interessano il sistema regionale.
4. La misura del contributo di cui al comma 3 non può superare il costo di due annualità del trattamento economico, compresi gli oneri riflessi, per ogni lavoratore in esubero e dimessosi dall'impiego, purchè assunto a tempo indeterminato, a seguito di specifica autorizzazione da parte della Regione o degli enti delegati in data antecedente il 31 agosto 1984. Le dimissioni devono precedere di almeno due anni il compimento dell'età pensionabile per il diritto al trattamento pensionistico per vecchiaia a carico del sistema previdenziale pubblico.
5. Annualmente la Giunta informa le parti sociali circa l'utilizzo dei provvedimenti di cui al presente articolo.
6. I contributi previsti dal presente articolo non sono cumulabili con quelli previsti da altri articoli di cui alla presente legge.

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