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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 25 novembre 1996, n. 45

MISURE DI POLITICA REGIONALE DEL LAVORO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 14 del 29 novembre 1996

Art. 16
Criteri per la concessione dei contributi e la gestione degli interventi
1. Salvo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 2, la Giunta regionale, con apposite deliberazioni pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione, predetermina i criteri e le modalità di attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, le modalità di presen tazione delle domande e dei progetti per l'accesso ai finanziamenti, i criteri di priorità per la loro selezione, nonchè le modalità di liquidazione ed erogazione dei contributi. Nell'ambito degli interventi previsti dai singoli articoli della presente legge hanno priorità, fatta eccezione per quelli previsti dall'art. 7, i progetti concertati dalle parti sociali.
2. Nel caso di instaurazione di rapporti di lavoro a tempo parziale, i contributi previsti dalla presente legge sono ridotti proporzionalmente rispetto alle provvidenze previste in caso di rapporti a tempo pieno.
3. Agli effetti della corresponsione dei contributi di cui alla presente legge, l'ammissione di nuovi soci- lavoratori nell'ambito di cooperative è assimilata, a parità di caratteristiche della prestazione lavorativa, alla assunzione di lavoratori subordinati.
4. La Regione può, in conformità alle normative sugli appalti di servizio, stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati per l'istruttoria tecnica degli interventi, nonchè per la fase relativa alla liquidazione dei contributi.

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