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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 25 novembre 1996, n. 45

MISURE DI POLITICA REGIONALE DEL LAVORO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 14 del 29 novembre 1996

Art. 17
Compiti della Regione e delega delle funzioni
1. La Regione svolge funzioni di programmazione, indirizzo e coordinamento delle attività di cui alla presente legge.
2. La gestione degli interventi di cui agli artt. 8 e 9 è delegata alle Province. La Regione coordina l'esercizio delle funzioni delegate impartendo direttive per il loro esercizio.
3. In caso di persistente inerzia nel compimento di un atto spettante ad un ente nell'esercizio delle funzioni delegate, la Giunta regionale, trascorso congruo termine assegnato per provvedere da parte dell'ente stesso, può sostituirsi all'ente inadempiente nel compimento dell'atto.
4. La revoca delle funzioni delegate è disposta con legge regionale in caso di grave e persistente violazione delle direttive di cui al comma 2, o per inerzia continuata nell'esercizio delle essenziali funzioni delegate.

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