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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 25 novembre 1996, n. 45

MISURE DI POLITICA REGIONALE DEL LAVORO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 14 del 29 novembre 1996

Art. 18
Obblighi dei beneficiari e norme sanzionatorie
1. I beneficiari di contributi previsti dalla presente legge sono tenuti a fornire alla Regione o alle Province in quanto enti delegati ogni informazione utile al rilevamento dell'efficienza e dell'efficacia delle attività formative e delle altre attività incentivate, con particolare riguardo all'inserimento occupazionale dei lavoratori interessati.
2. I contributi sono revocati qualora i beneficiari non realizzino i progetti per i quali sono stati concessi o li realizzino in maniera insufficiente rispetto al raggiungimento dello scopo pubblico perseguito dall'intervento, nonchè quando la mancata fornitura degli elementi di cui al comma 1, nel termine fissato dall'amministrazione, renda impossibile la congrua valutazione sul raggiungimento degli obiettivi.
3. Qualora l'intervento sia realizzato solo parzialmente, ma con rilevante utilità per il perseguimento delle finalità pubbliche, è disposta la revoca parziale del contributo, in proporzione all'utilità raggiunta rispetto a quella prevista.
4. I progetti di cui agli artt. 5, 10 e 11 devono essere attuati entro il termine in essi indicato e comunque non oltre ventiquattro mesi dalla concessione del contributo, pena le revoca del beneficio.
5. Il provvedimento di licenziamento intervenuto, per ragioni diverse dalla giusta causa o giustificato motivo soggettivo, nei tre anni successivi alla costituzione del rapporto a tempo indeterminato nei confronti del lavoratore per il cui inserimento la Regione abbia corrisposto i contributi di cui alla presente legge, comporta la revoca dei contributi concessi al datore di lavoro in relazione a tale rapporto.
6. Nel caso in cui il rapporto di lavoro cessi a causa di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo entro tre anni dalla costituzione del rapporto di lavoro, si applica il comma 3.
7. La revoca comporta l'obbligo della restituzione di quanto percepito ed il pagamento degli interessi legali dal momento dell'erogazione del contributo.
8. I contributi regionali non possono essere concessi e, se concessi, sono revocati, qualora, da accertamenti effettuati dalle autorità ispettive, emerga il mancato rispetto delle condizioni stabilite da accordi interconfederali, dai contratti collettivi nazionali di settore, dai contratti collettivi di lavoro territoriali di categoria e dagli accordi stipulati a livello aziendale.

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