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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 25 novembre 1996, n. 45

MISURE DI POLITICA REGIONALE DEL LAVORO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 14 del 29 novembre 1996

Art. 2
Programmazione e disciplina degli interventi
1. Il Titolo II disciplina interventi per la promozione dell'accesso al lavoro al fine di integrare e completare le azioni previste dalle disposizioni regionali in materia di formazione.
2. La programmazione degli interventi previsti dal presente Titolo II, nonchè dall'art. 13 e le modalità per la concessione dei relativi contributi sono attuati sulla base di quanto stabilito dalla normativa in materia di formazione professionale e secondo l'articolazione delle competenze tra Regione ed Enti locali in essa stabilita. I contributi sono concessi prioritariamente alle imprese sia singole che associate o agli enti bilaterali, anche per il tramite dei soggetti attuatori degli interventi di formazione professionale prescelti.

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