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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 25 novembre 1996, n. 45

MISURE DI POLITICA REGIONALE DEL LAVORO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 14 del 29 novembre 1996

Art. 19
Valutazione e monitoraggio degli interventi
1. La Regione, con il supporto delle Province per quanto attiene agli interventi delegati, attua il monitoraggio e la valutazione degli interventi di politica attiva del lavoro previsti dalla presente legge, presentandone annualmente i risultati alle parti sociali.
2. La Regione promuove incontri periodici con le parti sociali per valutare:
a) la priorità nella destinazione delle risorse;
b) le modalità di attuazione degli interventi, nonchè la loro efficienza ed efficacia.
3. L'Assessore riferisce entro il 30 ottobre di ogni anno alla Commissione consiliare competente i risultati conseguiti nell'anno precedente.

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