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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 25 novembre 1996, n. 45

MISURE DI POLITICA REGIONALE DEL LAVORO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 14 del 29 novembre 1996

Art. 20
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge la Regione Emilia-Romagna fa fronte nel modo seguente:
a) per gli interventi previsti dai Titoli II e III, nonchè dall'art. 13, mediante i fondi rivenienti dall'Unione Europea secondo quanto disposto dalle decisioni della Commissione Europea C(94) 3787 del 23 dicembre 1994 relativa all'obiettivo 5b, C (94) 3152 del 2 dicembre 1994 relativa all'obiettivo 4 e C (94) 3236 del 13 dicembre 1994 relativa all'obiettivo 3 e con i mezzi regionali previsti a titolo di cofinanziamento negli appositi capitoli del Programma formazione professionale;
b) per gli interventi previsti agli articoli 14 e 15 mediante l'istituzione di appositi capitoli di spesa che verranno dotati delle necessarie disponibilità mediante prelievo dal fondo globale di cui al Cap. 86350, "Fondo per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione", secondo l'esatta destinazione attribuita a tale importo dalla voce n. 9 dell'elenco n. 2 allegato alla legge di Bilancio per l'esercizio 1996.
2. La Giunta regionale, ove necessario, è autorizzata ad apportare con proprio atto tutte le conseguenti variazioni al Bilancio di competenza e di cassa per l'esercizio 1996 a norma di quanto disposto dal comma quarto dell'art. 38 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31.

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