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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 25 novembre 1996, n. 45

MISURE DI POLITICA REGIONALE DEL LAVORO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 14 del 29 novembre 1996

Art. 3
Iniziative di orientamento e rafforzamento professionale
1. La Regione favorisce, anche nell'ambito della programmazione provinciale, iniziative sperimentali di informazione ed orientamento professionale degli studenti, finalizzate ad agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro.
2. Al fine di realizzare le iniziative di cui al presente articolo, la Regione favorisce la collaborazione tra gli istituti scolastici, gli enti universitari e le imprese sia singole che associate e loro organismi associativi, enti bilaterali, organizzazioni sindacali e associazioni di categoria anche per lo svolgimento di attività quali esperienze di alternanza scuola-lavoro e tirocini di orientamento.
3. La Regione promuove altresì la realizzazione, anche con l'assistenza tecnica di associazioni imprenditoriali, enti bilaterali e organizzazioni sindacali, o sulla base di proposte da essi formulate congiuntamente, di attività formative e di orientamento finalizzate:
a) al rafforzamento o alla riconversione delle competenze professionali dei giovani in possesso di diploma debole alla ricerca di prima occupazione;
b) all'inserimento delle donne in settori e professioni non tradizionali e al loro aggiornamento professionale.

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