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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 25 novembre 1996, n. 45

MISURE DI POLITICA REGIONALE DEL LAVORO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 14 del 29 novembre 1996

Art. 4
Tirocini formativi e di orientamento
1. La Regione promuove lo svolgimento presso le imprese, anche al di fuori di attività corsuale, purchè nell'ambito di progetti formativi, di iniziative di tirocinio pratico e di esperienza, a scopo formativo e di orientamento.
2. A tale fine la Regione favorisce la realizzazione, anche con l'assistenza tecnica di associazioni imprenditoriali, enti bilaterali e organizzazioni sindacali, di convenzioni singole o quadro tra i soggetti promotori.
3. Per le finalità di cui al presente articolo la Regione concede contributi ai soggetti promotori, ai datori di lavoro e ai tirocinanti per la copertura delle spese sostenute per le iniziative di cui al comma 1.
4. La Regione concede contributi ad associazioni imprenditoriali, centri di formazione, consorzi di imprese, enti universitari, enti bilaterali e organizzazioni sindacali per progetti sperimentali relativi ad un sistema organizzato di tutoraggio, che valorizzino anche le competenze di lavoratori in pensione e finalizzato all'avviamento al lavoro.
5. I tirocini di cui al presente articolo sono svolti a favore dei soggetti che hanno già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n.1859 Sito esterno, e che risultano in attesa di occupazione ovvero inoccupati, disoccupati o in mobilità, può avere una durata, rapportata alla specializzazione richiesta dai diversi profili, fino ad un massimo di un anno.

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