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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 25 novembre 1996, n. 45

MISURE DI POLITICA REGIONALE DEL LAVORO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 14 del 29 novembre 1996

Art. 6
Interventi a sostegno della mobilità geografica
1. La Regione concede ai lavoratori interessati da processi di mobilità geografica per ragioni professionali contributi per sostenerne l'inserimento socio-economico.
2. I contributi previsti al comma 1 sono stabiliti nella misura massima di lire 10.000.000 per ogni lavoratore, per favorire l'accesso ai seguenti servizi:
a) ricerca di alloggio da adibire ad abitazione;
b) spese di trasporto;
c) rette scolastiche e servizi per l'infanzia.

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