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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 25 novembre 1996, n. 45

MISURE DI POLITICA REGIONALE DEL LAVORO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 14 del 29 novembre 1996

Art. 7
Interventi a difesa dell'occupazione in zone interessate da calamità naturali
1. La Regione sostiene il recupero del tessuto socio- economico delle aree interessate da fenomeni di calamità naturale, ovvero da altri eventi di carattere eccezionale, concedendo contributi alle imprese localizzate nelle predette aree per la difesa dei livelli occupazionali.
2. I contributi previsti dal comma 1 sono stabiliti nella misura massima di lire 20.000.000 per ogni posto di lavoro mantenuto. La priorità nella concessione di detti contributi è stabilita principalmente in ragione del fattore di rischio determinatosi per il mantenimento del posto.

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