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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 25 novembre 1996, n. 45

MISURE DI POLITICA REGIONALE DEL LAVORO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 14 del 29 novembre 1996

Art. 8
Interventi a favore delle fasce deboli
1. La Regione concede contributi alle imprese che assumano, nell'ambito di progetti formativi finalizzati all'integrazione lavorativa, persone portatrici di handicap di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.104 Sito esterno.
2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi nella misura massima di lire 30.000.000 per ogni persona assunta che sia portatrice di handicap iscritta nelle liste provinciali per l'avviamento obbligatorio di cui alla legge 2 aprile 1968, n.482 Sito esterno e successive modificazioni.
3. La Giunta regionale, sentita la Consulta regionale per i problemi dei disabili di cui alla L.R. 29 luglio 1991, n. 21, definisce i criteri, le modalità e le priorità per l'attribuzione dei contributi.
4. La Regione concede alle imprese, nell'ambito di progetti formativi finalizzati all'integrazione lavorativa, contributi nella misura massima di lire 20.000.000 per ogni soggetto assunto appartenente alle seguenti categorie:
a) soggetti in situazione di disagio sociale e familiare;
b) ex detenuti, assoggettati nel corso degli ultimi cinque anni a misure limitative della libertà per almeno sei mesi e detenuti ammessi al lavoro esterno o in regime di semilibertà;
c) persone sottoposte a trattamento curativo per tossicodipendenza o alcolismo.
5. Nel caso di assunzione a tempo determinato comunque di almeno dodici mesi, la misura dei contributi è ridotta alla metà di quanto previsto rispettivamente dai commi 2 e 4, salva eventuale integrazione in caso di trasformazione in contratto a tempo indeterminato.
6. Le iniziative di cui al presente articolo possono essere realizzate con l'assistenza tecnica di associazioni imprenditoriali, enti bilaterali e organizzazioni sindacali e associazioni di volontariato iscritte nel registro regionale di cui alla L.R. 2 settembre 1996, n. 37, mediante percorsi specifici e mirati all'inserimento al lavoro sulla base di convenzione prevista dall'art. 17 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 Sito esterno, in collaborazione tra imprese e soggetti pubblici interessati.

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