LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1996, n. 47
DISCIPLINA DELLA AZIENDA DI PROMOZIONE TURISTICA (APT)
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 145 del 9 dicembre 1996
Art. 1
Azienda di promozione turistica
1. E' istituita, ai sensi dell'art. 4 della legge 17 maggio 1983, n. 217 , l'Azienda di Promozione Turistica (A.P.T.) quale organismo tecnico-operativo e strumentale della Regione.
2. L'A.P.T., con sede legale in Bologna, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia amministrativa e di gestione.
3. L'A.P.T. ha un proprio statuto che stabilisce le norme fondamentali di organizzazione e un proprio regolamento amministrativo-contabile.
4. L'A.P.T. è sottoposta al controllo e alla vigilanza della Regione, nelle forme previste dagli artt. 26-29 della L.R. 27 maggio 1994, n. 24, e dalla presente legge.