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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1996, n. 47

DISCIPLINA DELLA AZIENDA DI PROMOZIONE TURISTICA (APT)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 145 del 9 dicembre 1996

Art. 2
Funzioni dell'A.P.T.
1. L'A.P.T. svolge la sua attività esercitando funzioni tecniche, esecutive e gestionali, al fine di attuare, sulla base di indirizzi regionali, programmi di promozione relativi ai vari segmenti turistici e all'immagine turistica della Regione.
2. L'A.P.T. fornisce altresì alla Regione il supporto tecnico-operativo, in particolare per lo svolgimento di attività riguardanti la promozione e lo sviluppo della commercializzazione, nonchè attività di analisi e di ricerca del settore e di coordinamento a livello regionale di un sistema a rete degli uffici di informazione e di accoglienza turistica.
3. L'A.P.T., per il perseguimento degli scopi istituzionali, previa specifica autorizzazione del Consiglio regionale, può acquisire partecipazioni e costituire società che abbiano come oggetto attività pertinenti o di supporto alla promozione turistica.
4. L'A.P.T. può realizzare, tramite apposite convenzioni, progetti promozionali affidati dagli enti locali, da enti pubblici e da operatori privati.

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