LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1996, n. 47
DISCIPLINA DELLA AZIENDA DI PROMOZIONE TURISTICA (APT)
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 145 del 9 dicembre 1996
Art. 3
Organi dell'A.P.T.
1. Gli organi dell'A.P.T. sono: l'Amministratore unico e il Collegio dei revisori.
2. L'Amministratore è nominato dalla Giunta regionale, rimane in carica per tre anni ed è scelto tra persone in possesso di comprovate competenze nella direzione di organizzazioni complesse e di specifica esperienza in materia di gestione operativa per obiettivi e progetti. Il compenso è stabilito con riferimento a parametri desumibili dal libero mercato per quanto attiene ai compensi degli amministratori di imprese private.
3. L'Amministratore ha la legale rappresentanza dell'ente, adotta lo statuto, il regolamento, la dotazione organica, i programmi generali di attività, il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo e le altre deliberazioni, esercita tutti i poteri gestionali dell'Azienda ed è responsabile delle attività svolte e dei risultati delle attività dell'Azienda.
4. L'attività dell'Amministratore è soggetta alla valutazione della Giunta regionale. L'eventuale valutazione negativa determina la revoca dell'incarico.
5. Il Collegio dei revisori, composto da tre membri iscritti nel registro dei Revisori contabili, è nominato dalla Giunta regionale e dura in carica tre anni.