LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1996, n. 47
DISCIPLINA DELLA AZIENDA DI PROMOZIONE TURISTICA (APT)
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 145 del 9 dicembre 1996
Art. 5
Controlli
1. Le deliberazioni concernenti lo statuto, il regolamento, la dotazione organica e le sue variazioni comportanti modifiche nella consistenza delle qualifiche, i programmi generali di attività, il bilancio di previsione ed il bilancio consuntivo sono sottoposte all'approvazione della Giunta regionale.
2. Le variazioni ai programmi generali e al bilancio di previsione sono comunicate alla Giunta regionale che, entro trenta giorni, può annullare i relativi atti. Decorso inutilmente il termine di trenta giorni gli atti si intendono approvati. Il termine è interrotto se la Giunta chiede chiarimenti.