LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1996, n. 47
DISCIPLINA DELLA AZIENDA DI PROMOZIONE TURISTICA (APT)
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 145 del 9 dicembre 1996
Art. 6
Dotazione organica e gestione del personale
1. L'A.P.T. dispone di personale proprio, al quale si applica lo stato giuridico e il trattamento economico del personale regionale.
2. L'Amministratore definisce la dotazione organica dell'A.P.T., la quale viene approvata dalla Giunta regionale ai sensi del comma 1 dell'art. 5.
3. Nell'ambito dei finanziamenti per il funzionamento dell'A.P.T. e per lo svolgimento delle attività indicate all'art. 2, la Giunta definisce, con cadenza biennale, il limite massimo di spesa per il personale.
4. All'interno del limite di cui al comma 3, l'A.P.T. gestisce la propria dotazione organica e attiva rapporti di lavoro a tempo determinato e incarichi professionali di cui al comma 6 dell'art. 7 del d.lgs 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, necessari all'espletamento di attività non riconducibili completamente a singoli progetti finanziati ai sensi della lettera c) del comma 1 dell'articolo 7.
5. L'A.P.T. gestisce il proprio personale nell'ambito dei limiti di spesa fissati dalla Giunta regionale, secondo quanto stabilito dai commi 3 e 4.
6. L'A.P.T. assume il proprio personale adottando le modalità e le procedure previste per il personale regionale.