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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1996, n. 47

DISCIPLINA DELLA AZIENDA DI PROMOZIONE TURISTICA (APT)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 145 del 9 dicembre 1996

Art. 7
Entrate dell'A.P.T.
1. L'A.P.T. provvede alle spese di funzionamento e di attività con le risorse derivanti dalle seguenti entrate:
a) redditi e proventi patrimoniali e di gestione;
b) finanziamenti, contributi e rimborsi da parte della Regione in funzione di compiti istituzionali previsti dal comma 1 dell'art. 2;
c) corrispettivi, finanziamenti, contributi e rimborsi da parte degli enti locali, di enti pubblici e di privati committenti, connessi all'esercizio di incarichi affidati all'A.P.T..
2. La Regione è autorizzata a mettere a disposizione dell'A.P.T. un fondo annuale di dotazione, nei limiti della disponibilità del bilancio regionale per la copertura delle spese di carattere generale relative al funzionamento dell'Azienda e delle spese per lo svolgimento delle attività di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 2, nonchè per l'espletamento di altri incarichi di carattere generale assegnati dalla Regione, relativi ad attività non riconducibili compiutamente a singoli progetti.

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