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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1996, n. 47

DISCIPLINA DELLA AZIENDA DI PROMOZIONE TURISTICA (APT)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 145 del 9 dicembre 1996

Art. 8
Conferenza regionale per il turismo
1. La Regione, al fine di attuare un efficace sistema di relazioni con le Province, le altre autonomie locali e con le rappresentanze economiche, istituisce la Conferenza regionale per il turismo (C.R.T.), con le seguenti competenze:
a) esprimere indirizzi, orientamenti e valutazioni sulle politiche regionali del turismo;
b) esprimere pareri e formulare proposte sulla promozione e sullo sviluppo della commercializzazione turistica;
c) esprimere valutazioni sul risultato delle azioni promozionali realizzate dall'APT, nonché sui piani di promozione provinciali;
d) esprimere valutazioni sul bilancio preventivo e consuntivo dell'APT e sulle verifiche da essa effettuate in ordine ai risultati conseguiti dagli interventi finanziari relativi alla promozione e alla commercializzazione turistica.
2. La C.R.T. é composta:
a) dall'Assessore regionale competente in materia di turismo, che la presiede;
b) dal Presidente o dagli Assessori provinciali competenti in materia di turismo;
c) da soggetti, in numero non superiore a venti, nominati dalla Giunta regionale, designati dalle rappresentanze di livello regionale delle forze economico-sociali del settore turistico, con particolare riguardo a quelle individuate dall'art. 4 della legge 17 maggio 1983, n. 217 Sito esterno.
3. I soggetti di cui alla lettera c) del comma 2 sono scelti sulla base di terne di designazione proposte dalle rappresentanze delle forze economico-sociali individuate dalla Giunta regionale. La Giunta regionale può integrare la C.R.T. con uno o più esperti su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di turismo.
4. La C.R.T. può essere convocata per il tramite del suo Presidente su richiesta della commissione consiliare competente in materia di turismo, per essere sentita sui temi della politica turistica.
5. La C.R.T. é costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale. Le funzioni di segreteria sono svolte da un funzionario regionale.
6. Ai componenti della C.R.T. nominati fra i designati delle rappresentanze di livello regionale delle forze economico-sociali del settore turistico é corrisposto un gettone di presenza per ogni seduta. La misura del gettone é calcolata rivalutando - per gli anni 1986/95 e successivamente annualmente - l'importo previsto dalla L.R. 18 marzo 1985, n. 8, all'indice medio ISTAT relativo alle variazioni dei prezzi al consumo. Ai medesimi soggetti spettano altresì i rimborsi previsti dall'art. 2 della stessa legge.
7. La C.R.T. ha un proprio regolamento interno, approvato dalla Giunta regionale, che ne regola la durata ed il funzionamento.

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