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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 1996, n. 50

DISCIPLINA DEL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO. ABROGAZIONE DELLA L.R. 19 OTTOBRE 1990, N. 46 E DELLA L.R. 19 LUGLIO 1991, N. 20

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 151 del 28 dicembre 1996

Art. 19
Personale
1. Le Aziende dispongono di personale proprio al quale si applica lo stato giuridico, l'ordinamento professionale, il trattamento economico, nonchè la normativa in materia di relazioni sindacali, previsti per il personale regionale. Spetta al Consiglio di amministrazione di ciascuna Azienda adottare la dotazione organica dell'Ente.
2. Ciascuna Azienda adotta la dotazione organica e gestisce il proprio personale nell'ambito del limite di spesa di cui al comma 6 dell'art. 4. All'interno di tale limite, l'Azienda gestisce la propria dotazione organica, attiva rapporti di lavoro a tempo determinato egli incarichi professionali di cui al comma 6 dell'art. 7 del D.lgs 3 febbraio 1993, n. 29 Sito esterno e successive modificazioni, necessari all'espletamento delle attività rivolte ai destinatari di cui all'art.3.
3. Ciascuna Azienda assume il proprio personale secondo le modalità e le procedure previste dalla normativa regionale, anche attivando concorsi unici tra le Aziende medesime o con la Regione.
4. Alla mobilità tra le Aziende e tra le stesse e gli organici della Regione si applicano i criteri e le modalità previste dall'art. 45 della L.R. 4 agosto 1994, n.31.
5. Il personale delle Aziende è equiparato al personale appartenente agli organici regionali anche per quanto riguarda la sperimentazione del nuovo ordinamento professionale prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro, nonchè in relazione agli effetti dell'applicazione del comma 12 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 Sito esterno, in materia di misure flessibili nella gestione delle risorse umane.
6. La contrattazione decentrata regionale definisce, sentito il parere del Consiglio di amministrazione delle Aziende, la quota di risorse che ciascuna Azienda deve finalizzare alla erogazione del salario accessorio.

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