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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 1996, n. 50

DISCIPLINA DEL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO. ABROGAZIONE DELLA L.R. 19 OTTOBRE 1990, N. 46 E DELLA L.R. 19 LUGLIO 1991, N. 20

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 151 del 28 dicembre 1996

Art. 4
Programmazione regionale
1. La Giunta regionale sottopone all'approvazione del Consiglio regionale la proposta del programma per il DSU, coerente con gli obiettivi, gli indirizzi e le priorità della programmazione nazionale dello sviluppo universitario.
2. Il programma deve comunque contenere:
a) l'indicazione degli obiettivi generali da perseguire e quelli da realizzarein via prioritaria, tenendo conto anche del raccordo tra formazione universitaria e formazione professionale;
b) le strategie utili al conseguimento degli obiettivi fissati;
c) il quadro delle risorse finanziarie che si prevede di acquisire ed impiegare nel periodo di riferimento.
3. La Giunta regionale impartisce agli organismi di gestionedi cui all'art. 5 direttive relativamente a:
a) criteri per la determinazione dei requisiti di merito e delle condizioni economiche per l'accesso agli interventi e ai servizi attribuibili per concorso;
b) limiti minimi e massimi entro i quali sono fissati gli importi delle borse di studio e dei prestiti d'onore;
c) indirizzi e criteri per la determinazione delle tariffe dei servizi;
d) indirizzi per l'attuazione del controllo di gestione.
4. La Giunta regionale può stabilire le attività che debbono essere svolte in modo associato al fine di ottenere facilitazioni nell'acquisto di beni e servizi e nella loro gestione.
5. La Giunta regionale ripartisce annualmente agli organismi di gestione il finanziamento stabilito negli atti di programmazione finanziaria della Regione, sulla base di criteri che, in particolare, tengano conto della popolazione studentesca, con particolare riferimento agli studenti fuori sede, dei servizi erogati, anche con riferimento alla necessità di sviluppo degli stessi, nonchè delle attività gestite in modo associato.
6. La Giunta regionale definisce altresì con cadenza biennale il limite massimo di spesa per il personale.
7. Nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione, la Giunta regionale può realizzare iniziative di sperimentazione, documentazione e ricerca, nonchè attivare strumenti informativi.
8. La Giunta regionale riferisce periodicamente al Consiglio regionale sui risultati raggiunti in riferimento agli obiettivi prefissati nel programma regionale.
9. La programmazione regionale è altresì rivolta alla realizzazione di interventi per l'edilizia finalizzata al DSU, secondo quanto previsto dai commi 1 e 2 dell'art. 18 della legge statale e dalla L.R. 8 settembre 1981, n. 36 e successive modifiche.

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